Ordinanza n.283 del 1988

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ORDINANZA N.283

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e del l'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro postpartum e relativa indennità, qualora, <per qualsiasi causa>, la madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba pertanto provvedere il padre;

Considerato: che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermità;

che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che questa Corte, pur non escludendo che la necessita di garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave infermità della madre, non può qui prendere in considerazione impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre;

che d'altra parte, stante la genericità delle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, del l'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988.

Francesco SAJA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.