Sentenza n.277 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.277

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 23 luglio 1986, depositato in Cancelleria il 25 luglio successivo ed iscritta al n. 35 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n. 7809/IV del 18 giugno 1986, recante <Autorizzazione a tenere la gara automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola del giorno 22 giugno 1986>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara.

Considerato in diritto

l.-L'oggetto del potere in contestazione va correttamente inquadrato nella materia degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tale materia l'art. 68 del d.P.R. 18 giugno 1931 n. 773, mentre attribuisce, in generale, al Questore un potere autorizzatorio (primo comma), si limita a rinviare, per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche, alla disciplina espressa dalle leggi speciali (secondo comma).

La normazione speciale per le gare automobilistiche risulta attualmente formulata nell'art. 9 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada) dove si stabilisce, al secondo comma, che <per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Provincie nel cui territorio le gare medesime debbono avere luogo>.

Il coordinamento tra le due norme induce a ritenere che per il particolare tipo di spettacolo rappresentato dalle gare automobilistiche condotte su strada ordinaria la competenza riferita dalla norma speciale al Prefetto non viene ad aggiungersi, bensì a sostituire la competenza generale attribuita al Questore, esprimendosi attraverso un potere che investe direttamente la polizia dello spettacolo e che consegue al fatto che la strada, dove si svolge la gara, viene temporaneamente sottratta alla sua destinazione ordinaria.

2.-Il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Provincie di Trento e di Bolzano-e conseguentemente anche alla loro competenza amministrativa-la materia degli <spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza> (art. 9 n. 6 e art. 16). A loro volta le norme di attuazione dello statuto in tema di esercizi pubblici e spettacoli pubblici, contenute nel d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, trasferiscono alle Provincie autonome di Trento e Bolzano l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato nella materia degli spettacoli pubblici (art. 1), stabilendo altresì che, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, tali poteri vengono esercitati dai Presidenti delle Giunte provinciali (art. 5).

Ai sensi di tale disciplina risulta, dunque, evidente che anche il potere autorizzatorio assegnato al Prefetto dall'art. 9, secondo comma, d.P.R. n. 393 del 1959, in quanto potere attinente ad una gara riconducibile alle forme dello spettacolo, spetta, nella Provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi fondato.

Nè contro tale conclusione potrebbe valere il richiamo, formulato dal Commissario del Governo (ma non ripreso dall'Avvocatura dello Stato) alla necessita di una doppia autorizzazione, imputabile rispettivamente al Questore ed al Prefetto, dal momento che l'autorizzazione, nella specie, si presenta unitaria, e nessuna ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e una tutela dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata allo Stato). Parimenti non può risultare fondata la tesi, avanzata dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il potere di cui é causa soltanto alla materia della circolazione stradale (riservata allo Stato), dal momento che l'uso eccezionale e limitato della strada ai fini dello svolgimento della gara rende, nella specie, prevalente la disciplina relativa agli spettacoli pubblici su quella della circolazione stradale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 per le gare automobilistiche di velocità da svolgersi su strade ordinarie;

annulla, di conseguenza, il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV in data 16 giugno 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.