Sentenza n.274 del 1988

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SENTENZA N.274

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (<Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali>), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 19 febbraio 1986, depositato in cancelleria il 26 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-La Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali), in riferimento all'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale per la detta Regione.

2.-La legge impugnata, in attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali, ha nuovamente disciplinato gli organi delle medesime, quali erano previsti dal secondo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilendo fra l'altro:

1) che é soppressa l'assemblea generale e che le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana, o dall'assemblea generale dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (vi é, cioé, sostituzione degli organi delle Unità sanitarie locali con quelli di uno degli enti suindicati, l'ultimo dei quali -associazione intercomunale-nasce, su promozione della regione, per raggruppamento fra comuni secondo ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sanitari e sociali);

2) che il numero dei componenti dell'assemblea e determinato dalla regione, ma non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune, che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati;

3) che l'organo assembleare, su proposta del comitato di gestione (composto da cinque o da sette membri eletti dall'organo assembleare fra cittadini aventi esperienza di direzione e amministrazione) delibera, entro un termine, in tema di: bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; adozione complessiva delle piante organiche; convenzioni di cui all'art. 44 della legge n. 833 del 1978 (convenzioni con istituzioni sanitarie private e con aziende termali).

3.-La ricorrente formula in via principale l'ipotesi che la disciplina così introdotta non sia applicabile alle regioni ad autonomia speciale.

Per l'ipotesi di ravvisata applicabilità, afferma che la disciplina é lesiva della potestà legislativa primaria attribuita ad essa Regione in tema di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri.

In particolare osserva: che la soppressione dell'assemblea delle Unità sanitarie locali e la sua sostituzione con gli organi assembleari degli enti come indicati dalla legge, oltre ad incidere in materia di sua competenza primaria, non comprende, e quindi esclude, la possibilità che le funzioni assembleari siano esercitate dagli organi di un ente istituito in luogo delle comunità montane ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (come avvenuto ad opera della Provincia di Trento, che ha istituito i comprensori) e comunque obbliga le Province a istituire le Comunità montane o in luogo di esse altro ente ai sensi dell'art. 7 ora citato, oppure obbliga la Regione a procedere a una riorganizzazione dell'assetto locale prevedendo forme associative comunali previste da una disposizione (l'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977) che, essendo dettata per le regioni ordinarie, non riguarda essa ricorrente; che la limitazione della competenza dell'organo assembleare a specifici oggetti e la prefissione di un termine per deliberare contrasta con la disciplina regionale, in quanto da un lato sbilancia i rapporti fra tale organo e il comitato di gestione, dall'altro sposta le attribuzioni già dell'organo assembleare delle Unità sanitarie locali, cioé di un ente sanitario od ospedaliero sul cui ordinamento la Regione ha competenza primaria, all'organo assembleare di un ente sul cui ordinamento la Regione non ha competenza primaria, con la conseguenza di una ulteriore erosione della competenza regionale; che la limitazione del numero dei componenti l'organo assembleare rende impossibile assicurare una rappresentanza di ciascun Comune proporzionale alla sua popolazione con la garanzia di almeno un rappresentante per Comune, e rende altresì impossibile osservare i principi, statutariamente stabiliti, della proporzionale etnica e del bilinguismo (art. 19, legge Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 1980).

4. - L'ipotesi che la legge impugnata non si estenda alle Regioni a statuto speciale é contraddetta dal n. 2 dell'articolo unico impugnato, la dove si precisa da un lato che sono abrogate immediatamente le norme incompatibili, così facendosi implicito riferimento alla normativa statale, e dall'altro si fa obbligo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la propria legislazione ai principi recati da essa legge, cosi facendosi espresso riferimento alle normative regionali senza distinzione fra autonomia ordinaria ed autonomia speciale.

Ciò posto, deve ritenersi che la questione non é fondata.

I principi della legge impugnata (tenuto conto anche dei lavori parlamentari, nella IX legislatura, sull'originario disegno di legge presentato dal Ministro della sanità il 24 novembre 1984 e sullo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati) sono individuabili nel più stretto collegamento del governo delle Unità sanitarie locali ai Comuni o ad enti associativi a base comunale, con la connessa responsabilizzazione dei relativi organi politici in ordine al detto governo, nel più accentuato proporzionamento fra ambiti territoriali e gestione dei servizi sanitari, nello snellimento degli organi e nell'accelerazione dei processi decisionali, anche mediante l'articolazione fra proposta del comitato di gestione e deliberazione assembleare. Si tratta di principi che toccano aspetti essenziali e qualificanti della riforma del servizio sanitario introdotta con la legge n. 833 del 1978, come sono la democraticità e l'efficienza del governo del servizio sanitario, contemperandone le rispettive esigenze.

Pertanto tali principi costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale (cfr., per la qualificazione in tal senso di una analoga norma modificativa della riforma sanitaria, la recente sentenza n. 107 del 1987). Nè vi osta che si tratti di un assetto considerato dalla stessa legge come non definitivo (<in attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali>), poichè ciò non toglie che esso sia stato adottato ai fini della realizzazione della riforma sanitaria: le grandi riforme economico-sociali non sempre si realizzano attraverso un solo atto, ma sovente attraverso più interventi del legislatore, tutti necessari alla riforma perseguita.

Rimane così privo di rilievo-poichè al limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica soggiacciono anche le competenze esclusive della regione Trentino-Alto Adige-il problema se sia pertinente la invocazione, da parte della Regione, della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, o se invece debba farsi riferimento ad altra competenza regionale concorrente, tenuto conto anche della definizione dell'Unita sanitaria locale quale struttura operativa dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane, data dall'art. 15, comma primo, della legge n. 833 del 1978.

Va soggiunto che alcune delle compressioni specificamente segnalate non sono neppure ipotizzabili. Non sorgono, ad esempio, vincoli alle Regioni nel senso della istituzione delle Comunità montane (cui devono peraltro ritenersi parificati, ai fini dei quali si tratta, gli enti istituiti in luogo di esse ai sensi dell'art. 7 del d.P.R., n. 279 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto Alto Adige), sufficiente essendo il rispetto del principio dell'adeguamento fra ambiti territoriali e gestione del servizio sanitario. Quanto all'impossibilità, per effetto della imposizione di un limite massimo al numero dei componenti l'organo assembleare, di assicurare una rappresentanza di ciascun Comune proporzionale alla sua popolazione, con la garanzia di almeno un rappresentante per ciascun Comune, e da osservare che tale garanzia non e richiesta da alcuna norma statutaria ne costituzionale. Mentre, quanto ai principi, certo statutariamente garantiti, della proporzionale etnica e del bilinguismo, non si vede come essi possano esser lesi dalla imposizione di un limite massimo purchessia al numero dei componenti gli organi assembleari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige, dalla detta Regione con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.