Sentenza n.269 del 1988

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SENTENZA N.269

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi terzo e quarto, in relazione al comma primo, legge 3 aprile 1979 n. 103, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da COCCO Francesco contro Avvocatura generale dello Stato ed altri, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Cocco Francesco;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Borzellino;

udito l'avv. Enrico Vitaliani per Cocco Francesco.

Considerato in diritto

l.l.-La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), premessa la distinzione di qualifica (art. 1) tra avvocati e procuratori dello Stato, istituisce conseguentemente quattro classi di progressione per i procuratori (art. 2) e altrettante per gli avvocati (art. 3).

A questi ultimi la classe iniziale (prima) é attribuita con la nomina; la successiva, previo giudizio favorevole, con una anzianità di tre anni nella precedente.

l.2-Tuttavia, derogandosi a tali generali disposti, chi alla data di entrata in vigore della legge risultava in servizio quale procuratore capo dello Stato veniva immesso (art. 29) nel diverso ruolo degli avvocati, di seguito a coloro cui spettava la seconda classe. I procuratori cosi inquadrati venivano a precedere (combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo) gli avvocati della prima classe che alla successiva non fossero ancora pervenuti.

l.3-La norma é sospettata di illegittimità dal Consiglio di Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sull'assunto di mancanza assoluta di una razionale, obiettiva giustificazione allo scavalcamento in concreto seguitone, con evidente contraddittorietà, nell'ambito di uno stesso contesto normativo, col primo comma del detto art. 29, la dove si era pure stabilito-in armonia con i correnti criteri di salvaguardia dell'anzianità oltrechè del merito - il mantenimento della posizione di ruolo per tutti gli appartenenti alla categoria degli avvocati dello Stato.

2. - La questione é fondata.

La Corte, in passato, nel vagliare la riduzione a omogeneità ad occasione del passaggio da un sistema di progressione ad altro diverso, ha osservato che le normative all'uopo regolatrici vanno verificate sulla base di un confronto fra i rispettivi metodi: ma pur potendosi ammettere una certa discrezionalità al riguardo da parte del legislatore ai fini di adozione -in termini beninteso generali-di coerenti moduli normativi, ha considerato, poi, doversi rifiutare sproporzioni di particolare gravita (sent. n. 296 del 1984): elargizione di vantaggi, cioé, identificati e specifici, per appartenenti ad una categoria, con conseguente svantaggio di altri soggetti, inseriti ab origine in una diversa.

Questo é quanto, invece, in fattispecie concretamente occorso, la dove si e inteso, in definitiva, rendere uguale - per ben precise situazioni - ciò che razionalmente veniva mantenuto diversificato nel generale, secondo quel che si é più sopra chiarito (n. 1.1).

In tal modo, gli avvocati dello Stato immessi per concorso, ma non ancora pervenuti alla seconda classe, hanno visto mutato in pejus l'ordine della propria progressione, con palese discriminazione che incide, negativamente poichè del tutto immotivata, sull'art. 3 Cost.: sovvertimento debordante, altresì, dai limiti di cui al successivo art. 97, a tenor del quale l'uso validamente e razionalmente corretto degli strumenti organizzativi e inteso ad assicurare il buon andamento delle strutture.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo) legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.