SENTENZA N.268
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1983 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale- sul ricorso proposto da SILLA Gentile, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dalla Corte dei conti- Sez. III giurisdizionale- sul ricorso proposto da MAZZA Alfia e Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52/1a s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione di SILLA Gentile;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avv. Vittorio Morrone per Silla Gentile.
Considerato in diritto
l.-I giudizi vertono su identica questione: devono riunirsi, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1 - La legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) ai fini del trattamento di quiescenza, indiretto e di riversibilità, a carico delle Casse pensioni facenti parte dei menzionati Istituti, equipara (art. 7) ai figli legittimi i naturali riconosciuti purchè l'atto sia anteriore <alla data di cessazione dal servizio> dell'iscritto, da cui origina la pensione.
2.2 - I giudici a quibus sospettano di illegittimità la norma per una irrazionale disparità da altri ordinamenti, nei cui ambiti, invece, un momento limitativo non sussisterebbe: pensioni di guerra; quiescenza dei dipendenti statali; pensionistica I.N.P.S.
Si avrebbe violazione, quindi, del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con riflessi anche inerenti agli artt. 30 e 31 concernenti la tutela familiare.
3. -Invero, non può assumersi quale tertium comparationis il lato criterio inerente alla pensionistica per causa di guerra: é costante giurisprudenza di questa Corte che tale normazione ha un ben diverso fondamento. Neppure, rileva, in punto, la norma sul trattamento agli orfani di dipendente statale, poichè essa limita pur sempre i benefici - per il caso di dichiarazione giudiziale-alla anteriorità della domanda al decesso del dante causa (art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Nè ancora può farsi puntuale riferimento a una prospettata assimilazione tra rapporto di lavoro pubblico e privato che-pur nella attenuazione odierna delle rispettive differenziazioni-manifestano comunque una diversa strutturazione specie nell'area previdenziale.
Induce ad una favorevole determinazione il rilevare che -rispetto alla antecedente procreazione-il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale, come é pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo.
Restando così assorbita ogni altra questione, va dichiarata, conclusivamente, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole <dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio>.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.