ORDINANZA N.262
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Norme sulla espropriazione per pubblica utilità>), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Di Minco Donato nonche l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario;
Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo, l'applicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può essere superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione dell'indennizzo previsto dalla Costituzione;
che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa e rimessa all'iniziativa dell'espropriante, al quale spetta l'adeguata valutazione anche degli aspetti economici e finanziari dell'operazione;
che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione;
che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.