Ordinanza n.261 del 1988

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ORDINANZA N.261

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 3 settembre 1977, n. 24 (<Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata>), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983 dal Consiglio di Stato -Sezione IV giurisdizionale-, iscritta al n. 842 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Cavada Paolo e della Provincia di Trento;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1983 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24, (integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10), nella parte in cui esclude dalle agevolazioni per l'accesso alla abitazione chi disponga di una o più abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila;

considerato che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di qualsivoglia altra natura;

che peraltro, avuto riguardo alla materia, risulta di per sè non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che già dispongono di una o più abitazioni;

che se questione può porsi in ordine alle specifiche condizioni in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalità legislativa;

che la disciplina impugnata é stata per l'appunto già riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con la quale si é fatto ricorso (vedasi l'art. 99, comma primo, lettera d) a nuovi indici per determinare le condizioni patrimoniali in presenza delle quali non si può accedere alle speciali agevolazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 (<Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata>), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.