Ordinanza n.259 del 1988

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ORDINANZA N.259

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (<Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale>), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Ministero delle Poste e Tele comunicazioni nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza in data 19 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, parte in cui dispone che la misura ragguagliata a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, é pari al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa, anzichè a percentuale determinata con riferimento ai soli giorni lavorativi;

che la questione é stata sollevata in riferimento:

a) all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole differenza di trattamento, riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario tra dipendenti statali e lavoratori privati, per i quali la determinazione del compenso per lavoro straordinario verrebbe effettuata dividendo la retribuzione per i soli giorni lavorativi;

b) all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione giornaliera, anche i giorni nei quali il lavoratore e tenuto al riposo, si determinerebbe una riduzione della misura del compenso per lavoro straordinario, che ad essa e ragguagliato, con conseguente lesione del principio della proporzione tra retribuzione e quantità del lavoro prestato;

Considerato che i profili di illegittimità costituzionale investono una norma, l'art. 1 del d.P.R. n. 19 del 1956, diversa da quella (l'art. 9) che regola in concreto la misura dei compensi per lavoro straordinario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (<Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale>), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.