Ordinanza n.257 del 1988

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ORDINANZA N.257

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna- sede di Bologna-, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A. Murri e della Regione Emilia-Romagna nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e popolare;

Considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che, sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, <la giurisprudenza é del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo>;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.