ORDINANZA N.257
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna- sede di Bologna-, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A. Murri e della Regione Emilia-Romagna nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e popolare;
Considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che, sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, <la giurisprudenza é del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo>;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.