ORDINANZA N.256
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (<Norme per l'edificabilità dei suoli>), 14, primo comma, della stessa legge e 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna- sede di Bologna-, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nella parte in cui, estendendo la nuova disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione ai casi in cui l'indennità stessa non sia stata ancora definita, non prevede la facoltà per l'espropriato di optare per la cessione volontaria dell'immobile, dietro corresponsione dell'indennità provvisoria aumentata del 50%, ove siano già scaduti i termini per l'opzione sulla base della meno favorevole proporzione del 30% prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza, l'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;
Considerato che la questione proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna di conseguenza dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9. secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.