ORDINANZA N.253
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49 (<Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni>), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 28 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non comprende fra i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio di produzione attribuito per le giornate di presenza in servizio, anche quello dei dipendenti autorizzati a rimanere assenti dal servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a seguito di elezione a pubblico ufficio;
che secondo il giudice remittente l'esclusione in questione concreterebbe una situazione di disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale, ai sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali, invece, beneficiano del premio di produzione durante l'assenza dal servizio;
Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee, stante la sostanziale diversità degli istituti che le riguardano, e che, pertanto, la considerata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49 (<Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni>), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.