ORDINANZA N.251
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n: 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara -, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n: 187 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza 30 luglio 1979 - sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole-ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende ai dipendenti statali di sesso maschile la facoltà di beneficiare della disposizione in tal senso dettata, a favore delle lavoratrici coniugate o con prole, nell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini;
che tale norma non é applicabile nel giudizio a quo, essendo la facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente statale coniugata o con prole, disciplinata dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non impugnato nell'ordinanza di rimessione;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (<Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro>), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.