Ordinanza n.246 del 1988

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ORDINANZA N.246

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 30 marzo 1985, depositato in Cancelleria il 5 aprile successivo ed iscritto al n. 15 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato-Sez. VI giurisd.le-n. 29/85, del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985, che ha annullato il provvedimento del Presidente del Comitato prov.le della caccia di Trento n. 16 del 1 giugno 1982, relativo all'approvazione del calendario venatorio 1982-83 per la Provincia di Trento, nella parte in cui consente la caccia ad alcune specie animali, mammiferi ed uccelli, protette dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Provincia di Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 1984-29 gennaio 1985, n. 29, di annullamento del decreto con il quale il Presidente del comitato provinciale per la caccia fissava il calendario venatorio 1982-1983 e l'elenco delle specie cacciabili, in riferimento agli artt. 8 n. 15 e 16 St. T.A.A., all'art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed agli artt. 1, 2, 5 e 11 l. 27 dicembre 1977, n. 968;

che la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva pronunciato l'annullamento del provvedimento provinciale per contrasto con l'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, che dispone esso stesso un elenco delle specie cacciabili parzialmente diverso, anzichè fare applicazione della successiva legge provinciale n. 56 del 1978, che demanda all'organo della Provincia di determinare tale elenco;

che, ad avviso della Provincia, la sentenza medesima, arbitrariamente disapplicando la legge provinciale ed assumendo l'interesse nazionale come presupposto giustificativo della legittimità e della conseguente applicazione della legge statale anteriore, sarebbe inficiata non da un mero error in iudicando, ma dal disconoscimento di una competenza ad essa costituzionalmente riconosciuta ;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta che, non essendo in contestazione il potere del Consiglio di Stato di sottoporre a sindacato giurisdizionale l'atto provinciale, ma il modo, in tesi scorretto, di esercizio del potere medesimo, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile o rigettato;

che nella memoria depositata nell'imminenza della trattazione della causa, la Provincia contesta la tesi che l'atto giurisdizionale viziato da error in iudicando debba ritenersi per ciò solo non idoneo a provocare il conflitto di attribuzione, posto invece che non potrebbero escludersi ipotesi particolari, come asseritamente, quella di specie, in cui tale errore, traducendosi nella negazione della spettanza di una competenza demandata alla Provincia stessa da norme costituzionali, determini una effettiva menomazione della sua sfera di attribuzioni.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente ritenuta l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione-in relazione ad atti giurisdizionali-nei quali quest'ultima non contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a <censurare il modo come la giurisdizione si e concretamente esplicata, denunciando eventuali errori in iudicando nei quali il giudice .... sarebbe incorso> (sent. n. 289 del 1974), e chieda perciò, in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali errori, cosi attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che, all 'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che nella fattispecie, l'oggetto della censura provinciale e precisamente l'asserita erroneità dell'iter decisorio seguito dal Consiglio di Stato, per aver esso scorrettamente individuato la norma da applicare;

che, pertanto, atteso che tale ipotesi si inquadra tra quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso della Provincia di Trento deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti all a Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato-Sez. VI giurisd. n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.