ORDINANZA N.244
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige notificato il 7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato- Sez. V-n. 15/85, in data 23 novembre 1984, con la quale sono state annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione del Consiglio regionale per il Trentino Alto Adige nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Trentino Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985 del 23 novembre 1984, di annullamento delle elezioni regionali del 20 novembre 1983 nella parte concernente il collegio di Trento, in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 25, 26, 27, 30, 33, 36 St. T.A.A., in relazione all'art. 84 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come sostituito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1966, n. 1147), all'art. 19 l. 17 febbraio 1968 n. 108 e all'art. 70 l. reg. T.A.A. 8 agosto 1983, n. 7;
che, la ricorrente lamenta che tale sentenza, anzichè correggere-ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 4 l. n. 1147 del 1966-il risultato elettorale, invalidando l'elezione dei soli 3 candidati della lista irregolarmente ammessa e redistribuendone i seggi tra le altre liste in modo proporzionale ai voti rispettivamente ottenuti, annulli in toto l'elezione regionale per il collegio di Trento, con ciò menomando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione e ai suoi organi, dovendo considerarsi, nella specie, sottratto in radice al Consiglio di Stato di procedere a tale annullamento;
che la stessa ricorrente ha presentato, contestualmente al ricorso, una istanza di sospensione dell'atto impugnato, alla quale ha poi rinunciato in data 27 maggio 1985;
che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto inteso non a prospettare una invasione dell'autonomia regionale, ma soltanto l'erroneo esercizio di un potere spettante ad un organo giurisdizionale e, in subordine, che esso sia riconosciuto, nel merito, infondato, poichè la decisione resa con la sentenza impugnata sarebbe, nella specie, la meglio rispondente all'esigenza di salvaguardare la volontà degli elettori;
che, la Regione, in una memoria depositata in prossimità della trattazione della causa, ulteriormente svolgendo i motivi del ricorso e contestando che la censura possa qualificarsi sotto la specie dell'error in iudicando, chiede, in via pregiudiziale, la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza, per consentire il pieno svolgimento delle sue facoltà di difesa; in via subordinata, un rinvio della discussione in attesa della imminente pronunzia del Consiglio di Stato sul parallelo e separato ricorso per revocazione presentato dinanzi ad esso avverso la medesima sentenza; in linea gradatamente subordinata, l'accoglimento della censura.
Considerato che non esistono ragioni sufficienti a consigliare la rimessione della causa in udienza pubblica o comunque il rinvio della discussione;
che questa Corte ha ripetutamente dichiarata l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione-in relazione ad atti giurisdizionali-nei quali quest'ultima non contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a <censurare il modo come la giurisdizione si e concretamente esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando nei quali il giudice ... sarebbe incorso> (sent. n. 289 del 1974), e chieda perciò, in definitiva, alla stessa Corte di correggere tali errori, cosi attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);
che, nella fattispecie, l'oggetto della censura regionale é in realtà l'asserita erroneità dell'iter decisorio del Consiglio di Stato, per avere esso, in ipotesi, scorrettamente, ritenuta la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento integrale dell'elezione per il Collegio di Trento;
che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso della Regione Trentino Alto Adige deve ritenersi manifestamente inammissibile.
Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.