ORDINANZA N.229
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello-Sezione distaccata in Verona-e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985, n. 30, prima s.s., dell'anno 1986 e n. 46, prima s.s., dell'anno 1987;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si e venuta a determinare una disparita di trattamento in ordine al reato di lesioni personali cosi come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni.
Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto é inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.