ORDINANZA N.228
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (Modifiche agli artt. 44 e 45 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima s.s., dell'anno 1987;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il G.I. di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma primo, d.P.R. 12.2.1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 legge 27.2.58, n. 190, interpretati nel senso che la revisione d'analisi (o seconda analisi), una volta richiesta dall'imputato di un reato di sofisticazioni alimentari, si configura come <condizione di procedibilità o proseguibilità> dell'azione penale;
che ciò é affermato nell'assunto che tale sistema normativo violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in attesa dei risultati della revisione d'analisi-che, per essere legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri di studio, vengono dati <dopo anni o lustri>-crea una situazione di disparità, non ragionevolmente giustificata, fra gli imputati di reati di sofisticazione alimentare, per i quali sia prevista la revisione stessa, e gli imputati di altri reati, anche in procedimenti che richiedano analisi delicatissime, le quali invece possono essere liberamente demandate dal giudice al perito ai sensi degli artt. 314 ss. c.p.p.
Considerato che per orientamento costante della Corte di Cassazione la revisione di analisi prevista dalle norme denunciate non é condizione di procedibilità e che il giudice in luogo di questa ben può disporre perizia;
che inconferente é il richiamo contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte d'Appello di Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento celebrato dal Tribunale a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola la normativa in esame anche correttamente interpretata).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.