ORDINANZA N.226
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 4 maggio 1984, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del Registro 1984, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto n. 2413/2960 del 7 marzo 1984 della Commissione di controllo sulla amministrazione regionale, con il quale e stata annullata la deliberazione n. 36782 del 29 febbraio 1984 della Giunta regionale della Lombardia, concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in Collegio commissariale) del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Milano e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro l'annullamento, da parte della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale, di una delibera della Giunta concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in collegio commissariale) del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano e la nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente;
che la ricorrente assume che la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha annullato la delibera sopra indicata sulla base della considerazione che i consorzi di enti locali territoriali (come il Consorzio provinciale antitubercolare di Milano), anche se operanti in materie di competenza regionale, sono riservati allo Stato;
che, così facendo, l'organo di controllo non avrebbe considerato che l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10 prevede che i collegi commissariali degli enti in liquidazione (come il C.P.A.) siano sciolti nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro assegnati;
che tale norma impedirebbe di dare rilevanza al solo profilo strutturale dell'ente (consorzio fra enti locali territoriali) dovendosi invece considerare che si tratta di un ente la cui sopravvivenza giuridica e esclusa dalla riforma sanitaria e dalle leggi regionali attuative di questa (art. 61 e 66 della legge n. 833 del 1978 e LL.RR. 5 aprile 1980 nn. 35 e 36);
che, nel caso di specie, la delibera annullata non sarebbe tanto espressione della funzione di controllo sugli organi di un consorzio fra enti locali territoriali, quanto piuttosto una tappa nell'avanzamento di un processo transitorio finalizzato al trasferimento alle USL di tutte le funzioni, beni e personale degli enti operanti in materia di assistenza sanitaria;
che pertanto la riserva di competenza statale per i controlli sugli organi degli enti locali territoriali (e relativi consorzi) riguarderebbe soltanto gli enti destinati a sopravvivere e non invece quelli, come il C.A.P., per i quali la riforma sanitaria prevede l'estinzione.
Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, con il ricorso in esame la Regione lamenta sostanzialmente la violazione dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1980 n. 10, secondo il quale <i collegi commissariali degli enti in liquidazione vengono sciolti nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro assegnati>, senza che siano indicate le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si assumono violate o direttamente o per violazione di norme interposte (art. 39, ultimo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87);
che tale omissione non concerne soltanto le conclusioni bensì tutto il ricorso;
che pertanto il ricorso é manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Regione Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.