Sentenza n.219 del 1988

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SENTENZA N.219

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23 ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali), convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739 e modificato dall'art. 5 d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, convertito in l. 31 gennaio 1954 n. 2, dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonchè dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852; e degli artt. 12 e 15 d.l. n. 271 del 1957 cit. (Disposizioni per la prevenzione o la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali); promossi con le ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (n. 2 ordinanze), l'8 maggio 1984, il 3 aprile 1984, il 13 marzo 1984, il 22 maggio 1984, l'8 maggio 1984, il 25 ottobre 1983, il 17 gennaio 1984 e il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Torino, il 31 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia, il 16 aprile 1985 dal Tribunale di Torino, il 29 maggio 1985 dal Tribunale di Brescia (n. 3 ordinanze) e il 16 dicembre 1986 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 829, 830, 893, 896, 949, 1044, 1062, 1095, 1096 e 1097 del registro ordinanze 1984, nn. 523, 590, 851, 856 e 857 del registro ordinanze 1985 e n. 269 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 301 e 307 dell'anno 1984, nn. 2, 7, 19, 32, 34 e 42 bis dell'anno 1985, nn. 5, 9 e 23/ prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 29/ prima serie speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Lattanzio Salvatore e Paesetti Mario, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l.-Tutti i giudizi indicati in epigrafe, pur con qualche elemento diverso, hanno fondamentalmente per oggetto la medesima questione, relativa all'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione da parte dei concorrenti nel reato di evasione della imposta medesima: pertanto essi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2.-Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa delle parti private Lattanzio e Paesetti, la quale propone un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella delle ordinanze di rimessione. In particolare, si sostiene che la normativa denunziata prevederebbe a carico dei concorrenti nel reato l'obbligo del pagamento di una somma di denaro non già a titolo di imposta in senso tecnico, bensì come risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione finanziaria: con la conseguenza che la violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata erroneamente denunciata dai giudici a quibus. La deduzione trova chiaramente la sua ragione d'essere nell'intento di far dichiarare, in questa sede, l'inammissibilità della questione per irrilevanza nei giudizi principali, al fine di trarne poi le intuitive conseguenze nei giudizi medesimi: nei quali dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità delle impugnate ingiunzioni fiscali, mentre l'Amministrazione potrebbe successivamente-sempre secondo la predetta tesi-iniziare degli ordinari giudizi di cognizione per far valere la propria pretesa.

Ma questa tesi difensiva non può essere condivisa, giacche l'interpretazione fornita dai giudici dei processi principali, e posta a base delle ordinanze di rimessione, é pienamente conforme al costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e, in particolare, a quello della Corte di cassazione: sicchè non può essere dubbio che l'attuale giudizio concerne un obbligo tributario.

3. -Ciò posto, osserva la Corte che tutte le ordinanze muovono dal comune rilievo, secondo cui le norme impugnate, imponendo espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta evasa anche nei confronti dei partecipanti alla commissione di illeciti penali (senza che siano produttori o importatori di oli minerali) non tengono conto del principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacche il detto obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentemente sanzionatori, e prescinderebbe quindi dalla capacita contributiva prescritta dall'indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali.

La questione non é fondata.

Come già si é accennato, la prestazione in esame ha il carattere di un tributo in senso proprio, posto a carico di tutti i concorrenti nel reato di evasione fiscale, con il vincolo di solidarietà: vincolo della cui legittimità costituzionale non può dubitarsi, trovando esso il suo razionale fondamento nel nesso di natura sostanziale che lega la condotta dei produttori ed importatori con quella dei concorrenti nei reati suindicati.

Nè può la Corte concordare con l'apodittica affermazione delle ordinanze di rimessione, secondo cui i concorrenti sarebbero <estranei> al rapporto tributario. La pretesa estraneità non sussiste, giacchè la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasi titolo, sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi: e quindi può comprendere, com'é ovvio, anche i soggetti la cui condotta risulti diretta a rendere materialmente possibile l'evasione dell'imposta. Precisamente, i soggetti suindicati sono considerati non soltanto correi nei reati di evasione fiscale, poichè partecipano al fatto illecito fornendo i mezzi materialmente necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini, ecc.) alla sua consumazione, ma correlativamente sono soggetti passivi del rapporto tributario, turbando con la loro condotta la regolare attuazione della relativa disciplina.

4. - Resta da esaminare, infine, la questione sollevata dal Tribunale di Brescia, secondo cui la normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto impone il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza irrevocabile del giudice penale.

Anche tale questione é priva di giuridico fondamento.

Invero, com'é ormai opinione consolidata della giurisprudenza ordinaria, dalla violazione della norma suddetta discendono la pretesa punitiva dello Stato ed altresì l'obbligazione tributaria, per la cui attuazione l'Amministrazione ben può agire, indipendentemente dal corso del processo penale.

Il che peraltro é conforme alla regola generale, applicabile in materia finanziaria per l'art. 18 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in base alla quale il giudice, civile o tributario, accerterà autonomamente l'esistenza dell'obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza pregiudicare la posizione del reo nel processo penale: ne consegue che il cit. art. 27 Cost. viene invocato fuor di proposito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23 ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.