SENTENZA N.210
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto di attribuzione derivante dalla deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979 relativa alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Barletta.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Considerato in diritto
La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968.
Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che <L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente>, ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unita sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.