ORDINANZA N.201
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (<Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico>), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dal Tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Romano Salvatore ed altro e Clemente Palmiro, concernente la convalida della elezione di quest'ultimo a consigliere comunale di Monte S. Giacomo, l'adito Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, con ordinanza del 2 febbraio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (<Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico>) <nella parte in cui non prevede, per il gestore provvisorio di farmacia, la facoltà di chiedere la sostituzione nei casi previsti dal primo comma n. 9, e con le modalità di cui al quarto comma, dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154>;
che il giudice a quo osserva che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma, n. 9 della citata legge n. 154/81 é prevista per i titolari e non per i gestori provvisori delle farmacie (qual é il convenuto Clemente Palmiro), nè, per la natura limitativa del diritto di elettorato passivo propria della legge stessa, é ammissibile una applicazione analogica della disposizione; ma che, tuttavia, poichè la ratio legis é intesa ad escludere dal diritto all'elettorato passivo coloro che possano concretamente avvalersi dell'esercizio della particolare attività in questione, la posizione del gestore provvisorio appare identica a quella del titolare della farmacia;
che, ciò premesso, il giudice a quo rileva che mentre il titolare della farmacia e abilitato a chiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la propria sostituzione per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive, la stessa facoltà non é prevista per il gestore provvisorio, con conseguente violazione, da parte della norma impugnata, degli artt. 3 e 51 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per la natura regolamentare del denunciato d.P.R. n. 1271/75, e conclude, comunque, nel merito per l'infondatezza.
Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va accolta, in quanto il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e atto chiaramente privo di forza di legge, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ord. n. 319 del 1986);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.