ORDINANZA N.198
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), promossi con due ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 bis e 47 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), nella parte in cui:
1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse;
2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento dei proventi lordi dichiarati dall'impresa;
3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le autorizzazioni;
che, a parere del giudice a quo, attraverso l'imposizione del pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e dall'importanza delle opere utilizzate;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita-depositando anche memoria nell'imminenza dell'udienza-la Società Italiana degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata;
che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi argomenti le stesse questioni, sì che i due giudizi possono essere riuniti;
che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che se ne abbia il diritto e non é diretta a sanzionare il mancato pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensì il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera;
che, inoltre, se l'attività di intermediario (svolta dalla S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficoltà presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: Corte cost. sent. n. 65 del 13 aprile 1972) rappresenta la forma più diffusa di tutela del diritto d'autore, essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilità di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;
che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de qua e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal giudice rimettente-risultando ininfluente la prospettata illegittimità della seconda norma rispetto alla prima - e la questione relativa é del tutto priva di rilevanza nel giudizio in corso dinanzi a questi, sì che il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), sollevata dal Pretore di Ovada in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.