ORDINANZA N.195
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Ariano Irpino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, in quanto non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: a) < L'articolo 204 del codice penale e abrogato> (primo comma); e b) <Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e persona socialmente pericolosa> (secondo comma);
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.