SENTENZA N.187
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 2 gennaio 1979 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 17 novembre 1978, pervenuta il 27 successivo, con cui la Commissione di Controllo sull'amministrazione della Regione Puglia ha annullato la determinazione 6085 del 20.10.1978 della Giunta regionale che aveva deliberato di resistere all'atto di citazione con cui il Procuratore Generale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l.-La questione su cui la Corte é chiamata a pronunciarsi può essere riassunta in questi termini: se un organo di controllo, in presenza di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide di agire o resistere in un giudizio, possa annullare, in sede di legittimità, la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad opporre in giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti le somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa avente per oggetto tale rendiconto.
La Commissione di controllo ha annullato la deliberazione regionale di resistere in giudizio, ritenendo che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta.
2. - Vanamente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
L'ammissibilità non é esclusa - come sembra sostenere l'Avvocatura-dal fatto che la Regione abbia inviato, come doveva, la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo.
A ritenere, poi, la fondatezza del ricorso, é sufficiente la considerazione che la Commissione di controllo ha annullato la deliberazione della Giunta regionale in esame perchè ha ritenuto che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme spese per l'esercizio delle funzioni delegate. Ma, così facendo, la Commissione ha esercitato un controllo di merito ad essa non spettante e che, comunque, mai avrebbe potuto comportare l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10 febbraio 1953 n. 62).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione della Giunta regionale adottata per resistere alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate, ed in conseguenza annulla la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.