Sentenza n.178 del 1988

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SENTENZA N.178

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cossetti Battista e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima ss. dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi l'avv. Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato in diritto

l.-In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 150 legge citata che l'Istituto svolge nel giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate dall'Istituto non si può tenere conto poichè la costituzione e avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.

Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il ricorrente non é silicotigeno non risponde ai rilievi dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacchè la ratio della norma-come da tutti si riconosce-é nella concessione di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli, perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità delle lavorazioni elencate nell'art. 140 della stessa legge, ed anche per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita che prende il nome dalla sua stessa finalità (<rendita di passaggio> ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, é possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio, purchè il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art. 140 (e, perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poichè ciò che il lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era silicotigeno.

Infatti, poichè il ricorrente aveva riportato la silicosi nel lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio perchè, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma.

D'altro lato, non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perchè- a parte le attuali eccezioni-sarebbe mancata comunque la condizione rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioé, che la successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui all'art. 140.

2. - In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto nella causa del lavoro tentano di orientarlo.

Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte dal l'art. 150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate nell'art. 140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perchè risultato pure dannoso, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio, prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo, la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perchè il lavoratore viene a trovarsi esattamente nelle con dizioni in cui versano gli altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.), e sia perchè le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non mutano quand'é costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto perchè non ebbe a richiedere la prima rendita.

In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie, dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo impugnato, la prima rendita é concessa per sopperire alla disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle di cui all'art. 140. Qualora - come esattamente é accaduto nel caso di specie - il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, nè alcunchè della mercede, perchè viene spostato, nell'ambito dello stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: che, anzi, se lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere corrisposta.

D'altra parte, per, quando poi e costretto nel decennio ad abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio - come e accaduto nella specie-per le ragioni e nelle condizioni indicate dal legislatore nel comma quinto, e soltanto allora che si verificano quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare la rendita a quel punto, soltanto perchè non é stata corrisposta la prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente formalistico, frustrando il disposto costituzionale.

Invalidare l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e quella del quinto perchè ivi si parla di <seconda volta>, vuol dire soltanto esasperare la formalistica interpretazione. Vero é soltanto che il legislatore allude ad una <seconda volta> nel presupposto che la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non é stato, ciò non elimina la necessita di rendere operante il disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la seconda lavorazione.

La sollevata questione é, pertanto, fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.