ORDINANZA N.176
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1987 dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/1a ss. dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di rettificazione di un atto di nascita, instaurato dai coniugi Melchiori Leone e Pedron Melchiori Barberina in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di imporre al figlio Andrea entrambi i loro cognomi, il Tribunale di Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (r.o. n. 311/1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui <non prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno>;
che le disposizioni denunziate, in quanto presuppongono una norma-implicita nel sistema del codice civile-che attribuisce ai figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, sono reputate dal giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., perchè violerebbero il diritto del figlio all'identità personale, il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonchè, infine, anche i diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma secondo, cod. civ.;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Considerato che oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non e la scelta del nome, bensì il <nome per legge attribuito>, come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.;
che la posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 cod. civ.), non é comparabile con quella del figlio naturale nel caso previsto dall'art. 262, comma secondo, ma soltanto con quella del figlio naturale nel caso previsto dal primo comma dello stesso articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide con quella relativa al figlio legittimo;
che l'interesse alla conservazione dell'unita familiare, tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioé scelto, dai genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di nascita, bensì esteso ope legis;
che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vi gente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anzichè avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro;
che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale é stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, e una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor iuris;
Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.