ORDINANZA N.174
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Giovan Battista Battista ed altri e la s.p.a. A.T.B. BISIDER e tra Cattaneo Domenico ed altri e la s.p.a. Pietra ed altra, iscritte ai nn. 771 e 772 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Brescia dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma e 20, primo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in quanto-prevedendo che i permessi sindacali siano <retribuiti> e che in relazione alla partecipazione ad assemblee, nel limite di 10 ore annue, sia corrisposta la <normale retribuzione>-non precisano se nel concetto di retribuzione debbano essere o meno ricomprese <anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni>;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l'infondatezza di tali questioni;
Considerato che il quesito sul se le predette maggiorazioni siano o meno da ricomprendere nel concetto di retribuzione adottato dalle norme impugnate involge questioni di mera interpretazione, che come tali spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti di questa Corte;
che pertanto le proposte questioni vanno dichiarate inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Brescia con ordinanze del 6 ottobre 1981 (r.o. nn. 771 e 772/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.