ORDINANZA N.173
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27.4.1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19.3.1955, n. 520;
che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed altre immediatamente passibili di procedimenti penali;
Considerato che nella predetta ordinanza é del tutto omessa la motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio principale;
che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.