Ordinanza n.173 del 1988

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ORDINANZA N.173

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27.4.1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19.3.1955, n. 520;

che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed altre immediatamente passibili di procedimenti penali;

Considerato che nella predetta ordinanza é del tutto omessa la motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio principale;

che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.