ORDINANZA N.171
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 e dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 936 (Misure fiscali urgenti), convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 dal Pretore di Rapallo, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1a s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 (R.O. n. 798 del 1985), nel procedimento civile vertente tra Rosti Paolo e l'Ufficio del Registro, il Pretore di Rapallo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n. 691, convertito nella l. 30 novembre 1976 n. 786, e 9 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella l. 23 febbraio 1978 n. 38, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. nella parte in cui veniva stabilita una maggiore imposizione <dovuta, in aggiunta alle normali tasse automobilistiche>, dai possessori di autoveicoli con motori <diesel> usandosi-si assume-disparità con i possessori di auto altrimenti alimentate;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.
Considerato che attiene alla discrezionalità del legislatore stabilire criteri di eventuale differenziazione, in subiecta materia, delle relative aliquote, tenendosi conto dei costi d'uso dell'automezzo; che pertanto la questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n. 691 convertito nella legge 30 novembre 1976 n. 786 e 9 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978 n. 38, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Rapallo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.