ORDINANZA N.169
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 2, n. 15, 3, n. 1, 5 e 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino e l'8 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, iscritte rispettivamente al n. 738 del registro ordinanze 1985 e al n. 270 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 36/1a s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 1984 (R.O. n. 738 del 1985) e altra dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 270 del 1986) rispettivamente emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77, primo comma, della Costituzione in riferimento agli artt. 2 n. 15, 3 n. 1, 5 e 6 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui e prevista - nei confronti delle società - la tassazione separata dei redditi fondiari, venendosi a determinare - si assume - un ingiustificato diverso trattamento a seconda che gli immobili dai quali derivi il reddito siano (o meno) beni strumentali per l'impresa e conseguentemente possano (o meno) venir compresi nel complessivo reddito di questa;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti concernendo identiche questioni;
che non sussiste, intanto, violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., posto che l'art. 4 della legge di delega (9 ottobre 1971 n. 825) espressamente prevede la tassazione separata dei redditi fondiari;
che non sussiste neppure violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., poichè la norma di cui trattasi trova riferimento e applicazione, in ambiti di tassazione tra beni omogeneamente differenziabili, per avere (o meno) cioé destinazione strumentale per l'impresa.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata dalle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Torino, in riferimento agli artt. 3, 53, 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.