Ordinanza n.164 del 1988

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ORDINANZA N.164

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, come convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11 e degli artt. 1 e 2, primo comma, della stessa legge 11/1982, concernente: , promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte regionali della Liguria, dell'Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Lombardia, notificati il 28 dicembre 1981, il 16 e il 21 gennaio e il 25 febbraio 1982, depositati in cancelleria il 6 e il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 6 marzo 1982 ed iscritti ai nn. 4, 6, 9 e 21 del registro ricorsi 1982.

Visti gli atti di costituzione del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che sono stati impugnati:

1) l'art. 2, 1° co., del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 per violazione dell'art. 119, nonchè del medesimo art. 119, in connessione con gli artt. 97, 117 e 123 Cost. ( R. Ric. 4/82);

2) gli artt. 2, 4 e 5 del d.l. n. 677 del 1981 per violazione degli artt. 119, 117 e 118 Cost., anche in riferimento alle leggi n. 281 del 1970 e n. 356 del 1976 (R. Ric. n. 6/82);

3) gli artt. 2 e 4 del d.l. n. 677/81 per violazione degli artt. 115 e 119 Cost. (R. Ric. n. 9/82);

4) gli artt. 2, 4 e 5 del d.l. n. 677/81 come convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 11, e gli artt. 1 e 2, 1° o., l. n. 11/82, per violazione degli artt. 119, 117 e 118 nonchè 70 e 77 Cost., anche in riferimento alle leggi nn. 281 del 1970 e 356 del 1976 (R. Ric. n. 21/82);

che si sostiene da parte delle Regioni ricorrenti che gli artt. 2, 4 e 5 del d.l. n. 677 del 1981, col ridurre l'entità delle risorse non vincolate a disposizione delle Regioni ex artt. 8 e 9 della legge n. 281 del 1970, col disancorare, mediante interventi legislativi a carattere non organico, l'incremento del fondo ex art. 8 l. n. 281/70 dai criteri precedentemente fissati con l. n. 356 del 1976 e col fissare l'obbligo di destinare prioritariamente i mezzi finanziari iscritti nei bilanci regionali ai progetti ammissibili ai benefici C.E.E., vanifichino l'autonomia finanziaria regionale, sotto il profilo quantitativo, della certezza delle entrate e dell'autonomia di spesa;

che nel ricorso iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1982 si sostiene che gli artt. 2, 4 e 5 del d.l. n. 677 del 1981, come convertito con l'art. 1 della legge n. 11 del 1982, e l'art. 2 della stessa legge, rispettivamente col riprendere disposizioni di decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini (decreti nn. 246/81, 401/81 e 539/81), e col recuperarne gli effetti, vanifichino l'ordine costituzionale delle competenze ed in particolare della sfera di rapporti tra Stato e Regioni rimessi alla competenza del Parlamento, in violazione degli artt. 70 e 77 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato é intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei predetti giudizi, deducendo la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o almeno connesse;

che in ordine alla pretesa lesione del precetto costituzionale destinato all'autonomia finanziaria regionale questa Corte ha enunciato il principio che la Costituzione non ha certo vietato che nuove leggi statali, anche non a carattere organico, intervengano a modificare la legislazione preesistente per ciò che riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni (sentenza n. 245 del 1984) nonchè l'altro, che l'attribuzione alle regioni dei mezzi necessari per il perseguimento delle loro finalità non é definita dal precetto costituzionale in termini quantitativi (sentenza n. 304 del 1983);

che le Regioni ricorrenti non adducono, sotto tali profili, motivi diversi da quelli teste considerati;

che, come questa Corte ha affermato con sentenza n. 356 del 1985, un vincolo gravante sulla utilizzazione di un fondo ben può operare nelle materie riservate alle competenze regionali quando scaturisca dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.;

che tale affermazione può a più forte ragione valere quando, come nel caso dell'impugnato art. 5, terzo comma, d.l. n. 677 del 1981, la destinazione prioritaria dei mezzi finanziari iscritti nei bilanci delle Regioni al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici C.E.E. viene valutata dalle Regioni stesse;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte le Regioni non possono prospettare in via principale vizi in se non suscettivi di concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in relazione all'art. 77 Cost. (cfr., a questo riguardo, sentenza n. 307 del 1983);

che, pertanto, la censura dedotta in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. deve considerarsi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, in relazione agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost., sollevate con i ricorsi in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, e dell'art. 2 della stessa legge in relazione agli artt. 70 e 77 Cost., sollevata con il ricorso n. 21 del 1982 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.