ORDINANZA N.161
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione all'art. 5, n. 2, lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che la Cooperativa Orticoltori s.r.l. con sede in Polignano a Mare adiva la Commissione tributaria di 1° grado di Bari, chiedendo il rimborso della somma di lire 43.285.234, rappresentata dall'ammontare d'imposta sull'imponibile dei prodotti della terra ceduti nel 1976 direttamente ad esportatori abituali in regime di sospensione d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA;
che la Commissione adita rilevava che l'agricoltore é portatore, in virtù dell'art. 5 della legge delega n. 825 del 1971 e dell'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un regime agevolativo che verrebbe eluso se concorrente con l'altro regime speciale per il quale l'esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta; ne, d'altra parte, e consentito interpretare l'art. 38 del d.P.R. n. 633/72, concernente il rimborso dell'imposta da parte dell'Amministrazione, oltre i casi tassativamente considerati;
che, pertanto, la Commissione sollevava, con ordinanza del 27 novembre 1979, pervenuta alla Corte il 4 marzo 1981, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. n. 633/72, deducendo che con tale sistema normativo, pur accogliendosi principi contenuti nella legge delega <si é omesso di regolamentarne la reciproca coesistenza, cosi eludendo i principi stessi e violando il principio della parità di tutela a fronte di norme parimenti ispirate a regime di agevolazione fiscale per il raggiungimento di interessi economico-sociali (artt. 3 e 44 Cost.), in un sistema contributivo a carattere progressivo che tiene conto della funzione sociale di determinate fonti della produzione (art. 53 Cost.)>;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che l'art. 34 del d.P.R. n. 633/72 prevede un regime speciale per l'agricoltura e la pesca, disponendo, in favore dei produttori agricoli e per le cessioni di prodotti agricoli e ittici da loro effettuate, una forfettizzazione della detrazione prevista nel precedente art. 19, cioé uno speciale sistema di calcolo delle detrazioni, del quale il produttore e pero libero di avvalersi o meno, secondo la propria convenienza economica: il quarto comma dello stesso art. 34 citato prevede, infatti, che il produttore agricolo, all'atto della dichiarazione annuale, ha facoltà di optare per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilità di rimborso;
che, pertanto, come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, tale facoltà di opzione riconosciuta dalla legge elimina il denunciato conflitto tra i regimi speciali previsti dagli artt. 8 e 34 del d.P.R. 633/72, ed evidentemente esclude, di conseguenza, ogni possibile violazione dei parametri costituzionali invocati;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.