SENTENZA N.160
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (<Disciplina delle agevolazioni tributarie>), promosso con l'ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento sul ricorso proposto da PANTALENA Giuseppe ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1a s.s. dell'anno 1987;
visto l'atto di costituzione di PANTALENA Giuseppe nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
La questione é inammissibile per irrilevanza. Invero, come ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, consolidatasi già in relazione al condono tributario del 1973 (d.l. n. 660 del 1973, convertito nella legge n. 823 del 1973), dalla quale il giudice remittente si é discostato senza alcuna motivazione, la presentazione della domanda di condono configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per cui opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati dalla relativa disciplina, e pertanto non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù di altre leggi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (<Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie>), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.