ORDINANZA N.147
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari);
che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la messa in commercio della pasta <integrale> e pertanto - attesa la utilità di detta pasta per la salute degli individui e della collettività - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione, Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in commercio della pasta <integrale> sono consentite, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del 1967;
che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo riferimento alle norme denunciate;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in riferimento all 'art . 32 , primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.