Ordinanza n.147 del 1988

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ORDINANZA N.147

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari);

che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la messa in commercio della pasta <integrale> e pertanto - attesa la utilità di detta pasta per la salute degli individui e della collettività - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione, Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in commercio della pasta <integrale> sono consentite, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del 1967;

che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo riferimento alle norme denunciate;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in riferimento all 'art . 32 , primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.