ORDINANZA N.146
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici :
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;
che il Tribunale si dà carico di osservare come, nel caso di rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima entità, non corrisponda al principio di ragionevolezza.
Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimità costituzionale della norma incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;
che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;
che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la valutazione della gravita del fatto, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimità per essere di esclusiva spettanza del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., promossa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.