ORDINANZA N.145
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codi ce penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore di San Dona di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di S.Dona di Piave, con-ordinanza 12 gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato rinnovo dell'accordo collettivo nazionale, - che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione;
Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto presupposto della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;
che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978-Sez.lavoro ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei medici convenzionati con l'INAM);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S. Dona di Piave con ord.12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li 3, 39 e 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.