ORDINANZA N.142
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, avente ad oggetto accertamenti per irpef ed ilor, la contribuente impresa Zappasodi Renato ed altri chiedeva al Pretore di San Benedetto del Tronto di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 2 marzo 1987 (reg. ord. n. 532 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorità giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione da parte di organi giurisdizionali ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione é stata pronunciata dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702 stesso codice e di conseguenza, essendo il giudizio a quo già esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
che pertanto la questione medesima dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordd. n. 252 del 1985, n. 68 del 1986, n. 428 del 1987).
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dal Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.