ORDINANZA N.141
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986 (reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che per l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;
che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del 1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 luglio 1969 n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens.
Considerato che nelle more del giudizio e entrato in vigore il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi e controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;
che pertanto é necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinchè accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Brescia affinchè riesamini la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a se, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.