ORDINANZA N.136
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (<Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali>), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 19772, n. 748 (<Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica m 1/1a ss. dell'anno 1986;
visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29 gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (<Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali>), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, (<Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249>) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (<Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti, osservando al riguardo che la questione di legittimità costituzionale, cosi proposta, sarebbe diversa da quella già sottoposta all'esame di questa Corte é decisa con la citata sentenza n. 228 del 1976, e ciò in quanto <l'attuale ricorrente non fa questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione del trattamento economico relativo>;
che si é costituita in giudizio la parte privata, depositando due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;
che é intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta nel l'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della parte privata, non modifica i termini della questione come già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perchè il trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire e previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale tipo di qualifiche, attesa la peculiarità delle funzioni connesse, possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro confronti, del relativo trattamento economico;
visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (<Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali>), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, (<Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249>) e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (<Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.