ORDINANZA N.132
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Rovereto, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/I ss. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa rurale di Mori ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardi di dieci giorni nel versamento all'esattoria di ritenute irpef su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto con ordinanza del 19 gennaio 1987 (reg. ord. n. 235 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 cit.;
che, ad avviso della Commissione, il detto articolo, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrastava non solo col principio di eguaglianza, ma anche con l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (e quindi con gli artt. 76 e 77 Cost.), il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva entità delle violazioni;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.
Considerato che l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta diretta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato maggiormente;
che la pretesa della Commissione tributaria di Rovereto, di introdurre un'ulteriore differenziazione tra il ritardo oltre i tre giorni e la omissione del versamento trova ostacolo nel l'impossibilita, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;
che in ogni caso il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);
che, pertanto, le questioni appaiono manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.