N.131
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio ed il 19 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Vasto, iscritte ai nn. 223 e 224 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/I ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni caduti in successione in data 28 agosto 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio 1987 (reg. ord. n. 223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di determinazione del valore degli immobili, previsti nella stessa legge, per le successioni aperte prima del le luglio 1986;
che la Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e fossero altresì analoghi a quelli previsti nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro;
che, peraltro, mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e purchè pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 l. n. 880 del 1986 escludeva, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia retroattiva. Ciò determinava, ad avviso della Commissione:
a) che l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento in cui fosse morto il de cuius, così discriminandosi accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v. artt. 3 e 53 Cost.);
b) che l'Amministrazione finanziaria non poteva comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso bene a seconda che si trattasse di imposta di registro o di successione (art. 97 Cost.);
c) che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 disponeva, per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro, doversi aver riguardo
che le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio 1987 (reg. ord. n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambi i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni.
Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi vanno riuniti;
che nulla impedisce al legislatore di valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalità;
che, come questa Corte ha già osservato, la discrezionalità del legislatore é tanto pià ampia quando trattisi di dettare disposizioni transitorie (sent. n. 171 del 1985); va peraltro osservato che l'impugnato art. 11 l. n. 880 del 1986 non dispone semplicemente l'irretroattività dei criteri di valutazione degli immobili stabiliti nella stessa legge, ma favorisce altresì i contribuenti, disponendo che per le successioni aperte anteriormente al 1 luglio 1986, purchè non vi sia accertamento definitivo, il valore dell'immobile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;
che il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - oltre a non risultare motivato in punto di rilevanza-non considera l'intero testo dello stesso art. 51, il quale non impone agli uffici finanziari di tener conto in ogni caso e automaticamente dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato, ma attribuisce loro ampia discrezionalità nella valutazione del bene trasferito, avendo riguardo
che in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre 1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.