Ordinanza n.130 del 1988

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ORDINANZA N.130

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo Egidio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, nonchè, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

che la Commissione rilevava come ai soci delle società di cui all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ecc.), che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904 del 1977 attribuisse rientranti nel loro reddito imponibile ai fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;

che, ciò premesso, la Commissione riteneva che la detta omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare il principio della capacita contributiva (art. 53 Cost.), ossia di proporzione fra reddito e tributo;

che il collegio rimettente considerava altresì come l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla meta la pena pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2 Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino , nonchè degli artt. 3 e 24 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni.

Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l. n. 904 del 1977, questa Corte ha già osservato (sent. n. 186 del 1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purchè non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi cosi manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non é neppure motivato nell'ordinanza di rimessione); che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n. 600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben può essere perseguito facilitando il contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi cosi inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3 Cost.;

che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equità fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) così come, non trattandosi di diritto processuale, é errato il riferimento all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982); che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli art. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.