ORDINANZA N.128
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1982, il 1 aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale di Roma-Ufficio Misure di prevenzione-, iscritte rispettivamente al n. 710 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non prevede che nell'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali verterà il giudizio del Tribunale;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti al fine di un'unica decisione;
che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1975, n. 69, ha affermato, tra l'altro, che <l'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 1423 del 1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui e stata proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio del Tribunale>;
che, come lamenta il giudice a quo, successivamente alla citata pronuncia non vi e stato un immediato adeguamento da parte della Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha ritenuto legittimi <inviti a comparire> privi dell'indicazione degli <elementi> di cui sopra;
che, tuttavia, a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69 del 1975 di questa Corte;
che, pertanto, il <diritto vivente> oggi venutosi a realizzare é nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 ` dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.