Ordinanza n.121 del 1988

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ORDINANZA N.121

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, prima parte, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, (<Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia>), nel testo modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1984 dal Pretore di Milano iscritta al n. 912 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985, nel corso del procedimento civile vertente tra Cestari Caterina e l'I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 29 dicembre 1975, n. 698 (<Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia>) il quale dispone che l'importo dell'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura complessiva corrispondente all'indennità maturata secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante per la continuazione del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento ai parametri costituzionali invocati, nell'assunto che essa con lo stabilire che l'Ufficio liquidatore avrebbe dovuto versare all'I.N.A.D.E.L. o all'E.N.P.A.S. per conto dell'ONMI, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, secondo quanto previsto dal regolamento per il trattamento di quiescenza approvato con Decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300/9/822, avrebbe determinato una ingiustificata disparità tra coloro che, assunti prima del 6 ottobre 1967 avessero esercitato l'opzione di iscrizione al C.P.D.E.L. e quelli che fossero rimasti iscritti invece all'I.N.P.S., in quanto ai primi sarebbe spettata solo l'indennità di anzianità, mentre ai secondi sarebbe spettata oltre a detta indennità anche quella di buonuscita;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per mancata motivazione sulla rilevanza, ovvero infondata;

considerato che in relazione alla dedotta eccezione di inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza contenuta nella ordinanza di rinvio;

che, quanto al merito, la questione appare sollevata nell'erroneo presupposto che la norma denunciata abbia recepito i criteri, ritenuti dal giudice a quo discriminatori, del citato regolamento interministeriale, attribuendo ad essi valore di legge formale;

che l'erroneità del riferimento deriva dalla considerazione che la norma stessa, della cui costituzionalità si dubita, non ha la portata e lo scopo di stabilire la disciplina ed in particolare la misura del trattamento di fine servizio, limitandosi a far menzione del regolamento in parola non per trasformarlo in legge formale, ma solo per indicare la fonte della disciplina sostanziale, che resta pur sempre di natura regolamentare e che quindi - anche se dovesse essere ingiustificatamente discriminatoria, come si prospetta da parte del giudice a quo -non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice della costituzionalità della legge;

che, pertanto, la questione prospettata é manifestamente inammissibile, perchè è riferita ad una norma non avente valore di legge;

visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (<Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e del l'infanzia>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.