ORDINANZA N.112
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici :
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, (<Norme per il conseguimento del l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante>) come sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358 (<Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche>), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1981 dal Consiglio di Stato-Sezione VI giurisdizionale - iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358, nella parte in cui tale disposizione - nello stabilire un compenso aggiuntivo per i docenti incaricati di impartire lezioni teoriche ai partecipanti ai corsi di abilitazione previsti da detta legge del 1971 n. 1074 - non contempla anche i docenti degli istituti di istruzione secondaria, prescelti per lo svolgimento del tirocinio da parte degli abilitandi;
che, ad avviso del giudice a quo, ciò creerebbe una ingiustificata disparità a danno di questi ultimi docenti esclusi dal compenso aggiuntivo, ancorchè sottoposti ad un aggravio di lavoro;
che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, assumendo che il giudice a quo non avrebbe preventivamente risolto i profili attinenti alla ammissibilità del ricorso di primo grado e in subordine ha dedotto l'infondatezza della questione;
considerato che l'eccezione di inammissibilità dedotta dal l'Avvocatura dello Stato e infondata, essendo sufficiente la motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza della questione e non spettando a questa Corte l'indagine relativa ai profili di rito attinenti al giudizio a quo;
che, relativamente al merito della sollevata questione, non appare arbitrario che la norma denunciata abbia previsto un compenso solo per coloro cui siano stati affidati precisi compiti (svolgimento di lezioni teoriche, direzione di gruppi di studio, etc.) e non anche per gli insegnanti delle classi presso le quali doveva svolgersi il tirocinio degli abilitandi, trattandosi di compiti obiettivamente diversi, il che giustifica il diverso apprezzamento che ne ha fatto il legislatore, dal punto di vista retributivo, ed esclude l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.;
che non può ravvisarsi neppure, nella norma denunciata, un contrasto con l'art. 36 Cost., tenuto appunto conto che, per i docenti delle classi prescelte per il tirocinio, il fatto della presenza dei tirocinanti non sembra ictu oculi incidere in misura apprezzabile - dal punto di vista quantitativo e qualitativo - sui compiti di istituto;
visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, (<Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante>), come sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358, (<Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche>), sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza del 24 aprile 1981.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.