ORDINANZA N.109
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 capoverso, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (<Disposizioni sulla cittadinanza italiana>), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1981 dal Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale a carico di Brugger Hermann, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p. mil. pace, per non aver ottemperato alla chiamata alle armi, il Tribunale militare territoriale di Torino, con ordinanza emessa il 14 aprile 1981, ha sottoposto a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana);
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, nella parte in cui non esime dagli obblighi del servizio militare coloro che perdono la cittadinanza per le ragioni previste dai nn. 1, 2 e 3 dello stesso art. 8, determina una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che, perdendola invece per rinuncia, ai sensi del precedente art. 7 della stessa legge, non sono soggetti al servizio di leva;
che la rilevanza della questione viene motivata dal fatto che l'eventuale caducazione della norma censurata, facendo venir meno in capo all'imputato la qualità di iscritto alla leva, ne comporterebbe la cancellazione dai ruoli matricolari, rendendo cosi impossibile la commissione del reato ascrittogli.
Considerato che l'imputato ha perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 della legge n. 555 del 1912 e che quindi la questione, per come é stata posta nell'ordinanza di rimessione, deve intendersi limitata a tale parte della norma;
che, peraltro, la lamentata disparità di trattamento non attiene a situazioni omogenee in quanto, mentre la perdita della cittadinanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode di un duplice status civitatis: italiano iure sanguinis e straniero iure soli, quella prevista dal n. 1 dell'art. 8 della stessa legge attiene invece al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita, acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e stabilisce la propria residenza all'estero;
che, pertanto, il differente trattamento circa gli obblighi militari e giustificato dalla obiettiva diversità delle situazioni che si intendono disciplinare, in quanto, nel primo caso, l'acquisizione della cittadinanza straniera, cui può conseguire per rinuncia la perdita di quella italiana, dipende da un evento naturale, laddove nel secondo caso é effetto di un atto volontario che potrebbe in ipotesi anche essere strumentale;
che la questione, nei limiti in cui é stata prospettata, é manifestamente infondata;
che, tuttavia, nonostante tali limiti, la Corte formula l'auspicio che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale militare territoriale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.