Ordinanza n.108 del 1988

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ORDINANZA N.108

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'iva), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e il 14 dicembre 1984 dal Tribunale di Cagliari, iscritte rispettivamente al n. 1080 del registro ordinanze 1983 e al n. 546 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1984 e n. 267 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento concernente il ricorso proposto da Mereu Celestina avverso l'avviso di accertamento induttivo, relativamente all'anno 1973, notificatole dall'Ufficio iva di Cagliari, la Commissione tributaria di primo grado di quella città sollevava, con ordinanza del 10 dicembre 1981, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, nel testo vigente prima delle modifiche apportate, con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 55 lede, innanzitutto, l'art. 76 Cost. per aver violato la delega contenuta nell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; mentre, infatti, quest'ultima norma disponeva che la riforma tributaria, in materia di iva, avrebbe dovuto attenersi al principio della rivalsa obbligatoria - cioé adottare un meccanismo in virtù del quale il cedente sarebbe stato tenuto al versamento di una somma di denaro allo Stato a titolo meramente provvisorio -, la disposizione viola detto principio direttivo non consentendo la rivalsa per quella parte di imposte risultanti da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perchè omesse;

che, in secondo luogo, l'art. 55 violerebbe anche l'art. 53, secondo comma, Cost., in quanto <attraverso l'adozione di uno schema speciale di accertamento tributario, si e sostanzialmente introdotta una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la struttura e la funzione tipica del tributo>;

che, a seguito di accertamento effettuato nel maggio 1981 dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza nei confronti della s.p.a. Cristina Trasporti con sede in Cagliari (poi trasformata in s.r.l. Cristina Trasporti con sede in Milano), l'Ufficio iva di Cagliari notificava nel novembre 1981 alla curatrice fallimentare Gagliardi Luisa - in quanto la predetta società era stata nel frattempo dichiarata fallita - avviso di accertamento con cui si contestava la omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all'iva dovuta per il 1979;

che, divenuto definitivo detto accertamento per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aveva corso l'azione penale, tra l'altro per il reato di cui all'art. 50 dello stesso d.P.R., nei confronti di Meloni Salvatore, nella qualità di ex amministratore unico della predetta s.r.l.; e nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Cagliari sollevava, con ordinanza del 14 dicembre 1984, questione di legittimità costituzionale del citato art. 55 del d.P.R. n. 633/72, in riferimento all'art. 76 Cost. (svolgendo argomentazioni analoghe a quelle, sopra esposte, della Commissione tributaria di Cagliari), nonchè dell'art. 58, ultimo comma, dello stesso decreto (comma poi abrogato dall'art. 13 della legge 7 agosto 1982, n. 516), in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma presupporrebbe la definitività dell'accertamento dell'imposta pur in assenza della notifica dell'atto al soggetto interessato, poi tenuto a risponderne penalmente, così consentendo il promovimento dell'azione penale nei suoi confronti senza che si sia potuto difendere;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni in parte identiche, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, quanto alla questione relativa all'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, va rilevato - oltre al fatto che la stessa legge delega prevedeva espressamente che al principio della detrazione dell'iva potessero apportarsi le <eccezioni necessarie per prevenire evasioni>-che l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente e che, di conseguenza, il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri, purchè non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade;

che ciò assorbe anche quanto dedotto in ordine alla pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, della Costituzione;

che, pertanto, la questione, la quale in realtà investe la scelta legittimamente esercitata dal legislatore, si palesa chiaramente inammissibile;

che, circa la questione relativa all'art. 58, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633/72, indipendentemente da ogni altro rilievo che pur potrebbe formularsi, é decisivo osservare che, se l'avviso di accertamento della contestata infrazione non é stato notificato al Meloni, nei suoi confronti, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non si é formata alcuna preclusione, per la mancata osservanza del fondamentale requisito del contraddittorio, applicabile anche rispetto agli obbligati solidali;

che, quindi, e inesatto il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione, con la conseguenza che la proposta questione risulta anch'essa inammissibile.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;

b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.