ORDINANZA N.99
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1982 dal Pretore di Racconigi, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Urgnani Gianfranco nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Racconigi, con ordinanza in data 29 luglio 1982, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui estende lo speciale rito delle controversie individuali di lavoro anche alle controversie relative a rapporti di collaborazione autonoma;
che al giudice a quo tale estensione appare arbitraria in quanto tali rapporti si svolgono tra imprenditori, tendenzialmente a livello paritario, sicchè da essi esula il favor per il lavoratore subordinato che e alla base della suddetta disciplina speciale;
che questa Corte, con sentenza n. 33 del 1976 ha già dichiarato non fondata la questione osservando che, da un lato, l'estensione censurata non copre tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quella dello svolgi mento di una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, sicchè compete al giudice investito della controversia accertare se la specifica natura dell'attività del lavoratore autonomo, nelle singole fattispecie, renda quest'ultima meramente ausiliaria dell'attività imprenditoriale altrui oppure valga ad integrare quell'autonomia di impresa che e estranea all'ambito di applicazione della norma in questione; e che, dall'altro lato, i limiti da questa posti alla ripetuta estensione rendono palese come il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, abbia osservato quale ratio del rito speciale la tutela non solo del lavoro subordinato ma altresì del lavoro autonomo che graviti attorno all'impresa;
che identiche considerazioni, in difetto di nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale, si impongono anche relativamente alla questione in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Racconigi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.