ORDINANZA N.98
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1982 dal Pretore di Chiavari, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della S.p.A. F.I.T. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 13 maggio 1982, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui, stabilendo che l'omessa o ritardata denuncia contributiva comporta la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente dall'impresa colpevole dell'omissione (salva la riduzione alla meta o al quarto se si tratta di ritardo che non superi il decimo ovvero il quinto giorno dalla scadenza del periodo di paga), violerebbe l'art. 3 Cost., non consentendo di proporzionare la sanzione all'effettiva importanza ed entità dell'impresa;
che la determinazione dell'entità della sanzione é riservata alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario;
che tale valutazione, nella specie, non appare arbitraria, ma risulta ancorata al parametro obiettivo costituito proprio dalla dimensione dell'impresa;
che un siffatto parametro risponde a criteri razionali, poichè l'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia contributiva lede o espone a pericolo l'interesse pubblico tute lato dalla norma in questione più di analoghi comportamenti posti in essere da imprese minori;
che in definitiva, il giudice a quo non ha considerato come, ovviamente, numero dei dipendenti ed entità dell'impresa siano termini direttamente proporzionali e come di conseguenza sia manifestamente da negare che il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore non tenga conto essenzialmente di tale entità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.