ORDINANZA N.95
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione con modifiche del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori della industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal Tribunale di Cagliari ed il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 418 e 552 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20 marzo 1981 ed il Pretore della stessa citta, con ordinanza in data 20 maggio 1981 hanno sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi (risolventesi in una parziale omissione contributiva) in modo più severo della stessa completa omissione dei versamenti;
che la questione appare manifestamente infondata per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto e conseguente razionalità dei diversi trattamenti ad esse discrezionalmente riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio;
che, invero, la maggiore gravita delle sanzioni previste per il calcolo indebito di sgravi contributivi trova giustificazione nel fatto che, attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene, nella sostanza, a giovarsi sine titulo dell'erogazione dei fondi pubblici su cui grava l'onere della fiscalizzazione; e nel particolare sistema di operatività degli sgravi, che il datore di lavoro e abilitato ad operare direttamente, con possibilità di controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale, cui si impone l'onere dell'esame capillare delle singole posizioni assicurative e delle varie operazioni contabili relative allo sgravio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Cagliari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.