ORDINANZA N.92
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, in relazione al quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1982 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra gli eredi di Danzini Pietro ed altri e Sardano Giuseppe e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60/I ss. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Ghirardi Luigi ed altra, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/I ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione degli eredi di Danzini Pietro ed altri e dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presi dente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con tre analoghe ordinanze emesse, le prime due il 22 settembre 1982 e la terza il 16 settembre 1982 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al lavoratore, al fine di ottenere la costituzione della rendita vitalizia, di provare con mezzi diversi da documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione percepita;
che in due dei tre giudizi di costituzionalità é intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione;
considerato che identica questione di legittimità costituzionale é stata già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 26 del 1984 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962 n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.